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Secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa Covid19

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Ultima modifica il Venerdì, 08 Gennaio 2021 11:07
Visite: 27

Secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa Covid19 - “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ai sensi del Decreto Ristori Ter (decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154)

"FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE" RICHIESTA DI ACCESSO AI BUONI SPESA

DAL 09 AL 18 GENNAIO

Avviso pubblico

Domanda per buoni spesa

ORDINANZA DEL SINDACO DEL 05.01.2021

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Ultima modifica il Martedì, 05 Gennaio 2021 12:43
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Obbligo di custodia dei cani e divieto di abbandono di deiezioni canine in aree pubbliche

APRI ORDINANZA

Avviso proroga scadenza carta d'identità

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Ultima modifica il Sabato, 19 Dicembre 2020 09:31
Visite: 51

APRI AVVISO

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2021

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Ultima modifica il Venerdì, 04 Dicembre 2020 11:36
Visite: 80

APRI CALENDARIO

Modello autodichiarazione spostamenti ottobre 2020

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Ultima modifica il Giovedì, 22 Ottobre 2020 15:23
Visite: 141

È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Link autodichiarazione

NUOVA ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2020

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Ultima modifica il Lunedì, 29 Giugno 2020 20:37
Visite: 266

*Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni*
1. Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
- Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
*Attività economiche, produttive e ricreative*
Si rimanda alle schede dell’allegato 1.
*Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente ordinanza*.
E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità «consegna animale - toelettatura - ritiro animale», nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale
- E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
*Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro*
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
- deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento
a) verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
- Discoteche e sale da ballo, per le quali la ripresa dell’attività è consentita dal 10 luglio.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

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